Garanzia globale e sistema delle garanzie nel Codice Doganale dell’Unione
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 953/2013 Codice Doganale dell’Unione “CDU”, dal1° maggio 2016 il sistema doganale si è rimodulato sul principio dell’obbligatorietà della garanzia per accedere ai regimi doganali speciali soggetti a autorizzazione.
L’obiettivo è la maggior tutela degli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri.
I casi in cui il rilascio della garanzia è escluso o rimesso alla discrezionalità dell’Autorità doganale sono precisati e previsti all’art. 89.8 CDU.
In sostanza il ruolo della garanzia si è amplificato ed essa è diventata uno strumento imprescindibile, articolato su alcuni punti fondamentali.
Garanzia immanente all’obbligazione doganale
La garanzia accompagna l’obbligazione doganale dalla nascita, anche potenziale, alla sua definitiva estinzione.
L’art. 89.1 CDU prevede che: “Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere“, dove le obbligazioni doganali sorte sono quelle esistenti (relative ad es: accertamento, conto di debito), le obbligazioni che possono sorgere sono quelle potenziali (es: regimi speciali come transito, deposito doganale, perfezionamento).
La disciplina delle due tipologie di obbligazioni è differente, soprattutto riguardo alle possibili riduzioni o esoneri.
Garanzia efficace fino allo svincolo
La garanzia può essere utilizzata anche per il recupero degli importi di dazi e altri oneri dovuti per controlli a posteriori delle merci per cui è stata prestata (art. 89.4 e 98 CDU).
L’art. 98 CDU specifica che la garanzia è svincolata immediatamente quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.