Nella serie di sanzioni che l’UE ha applicato nei confronti della Russia per le sue azioni destabilizzanti in Ucraina, vengono da ultimo colpiti beni eterogenei e fortemente impattanti per le imprese italiane operanti con l’estero (tra cui vini, profumi, pelletteria, abbigliamento, calzature, tappeti, orologi, articoli e attrezzature per sport).


In specie, il
Regolamento UE 428/2022 del 15 marzo 2022, che modifica il Regolamento 833/2014, aggiunge l’art. 3 nonies, introducendo il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

Tale divieto si applica ai beni di lusso elencati nell’allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell’allegato.

Il divieto non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

Inoltre, a seguito del nuovo art. 3 octies del citato regolamento

1. È vietato:

a)importare nell’Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII se:

  • i) sono originari della Russia; oppure

  • ii) sono stati esportati dalla Russia;

b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;

c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all’esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Il Regolamento e i suoi allegati, in cui i prodotti sono individuati dai codici NC / TARIC, sono scaricabili qui.

L’ADM ha pubblicato a proposito un avviso con chiarimenti sui termini “valore” e “articolo”  il 28 marzo, scaricabile qui.

È evidente l’importanza della corretta classifica doganale, onde non incorrere nelle restrizioni per leggerezza o, al contrario, sviarle, per cui comunque vale “ignorantia legis non excusat”.

Le sanzioni relative alle violazioni dei divieti di cui sopra sono, tra l’altro, previste dal D. Lgs 221/2017 e possono essere punite, a seconda della fattispecie, con la reclusione fino a sei anni o con la multa fino a euro 250.000 (cfr. art. 20).

Per ulteriori informazioni, restiamo a disposizione.

Doganalista Barbara Satulli