Il plafond è uno strumento previsto dal DPR 633/1972, Testo Unico IVA, che dà la possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento di tale imposta. È previsto come agevolazione per gli operatori economici che si trovano strutturalmente a credito IVA, effettuando frequenti cessioni all’esportazione o operazioni assimilate. L’obiettivo di tale istituto è non penalizzare finanziariamente i soggetti passivi IVA che operano prevalentemente con l’estero, e che usando il plafond possono evitare di anticipare l’imposta sugli acquisti a fronte di un mancato rovesciamento della stessa sulle operazioni attive.

L’art. 8 comma 1, lett. c), combinato con il comma 2, prevede tali operatori possano:

– acquistare beni e servizi (esclusi fabbricati, aree fabbricabili e beni e servizi per cui l’IVA sia indetraibile) senza dover corrispondere tale imposta ai propri fornitori, cd. “sospensione di imposta”;

– nei limiti del “plafond disponibile”, ovvero la soglia monetaria riferita ai beni e servizi che possono essere acquistati e importati senza applicazione dell’IVA, costituita dal complessivo ammontare delle operazioni non imponibili registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso), o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). La scelta del metodo di plafond, fisso o mobile, va fatta all’inizio dell’anno e, indicata nella dichiarazione annuale IVA, non può essere modificata in corso d’anno.

Il beneficio della sospensione di imposta con l’utilizzo del plafond riguarda sia l’IVA da versare alla Dogana, es: se si acquista un bene o un servizio da un fornitore extra UE, sia l’IVA degli acquisti di beni o servizi da un fornitore nazionale, seppur non inerenti all’attività di esportazione dell’operatore e contribuente.

I presupposti fondamentali sono due: quello soggettivo, per cui l’operatore deve avere la qualifica di esportatore abituale (che può anche essere un rappresentante fiscale di soggetto non residente o un soggetto identificato direttamente ai fini IVA in Italia) e quello oggettivo, relativo al limite dell’ammontare di beni/servizi che possono essere acquistati ed importati in sospensione di imposta, appunto il cd. plafond.

Per essere esportatore abituale bisogna aver effettuato nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, rispettivamente in caso di plafond fisso o mobile, un ammontare di esportazioni o altre operazioni con l’estero rilevanti, superiore al 10% del volume d’affari rettificato. Tra le operazioni rilevanti che concorrono alla formazione del plafond ci sono le esportazioni dirette, dirette triangolari e indirette (il soggetto non residente provvede ad esportare entro 90 giorni), cessioni intracomunitarie di beni, cessioni intracomunitarie interne triangolari di beni, cessioni di beni prelevati da deposito IVA con trasporto in altro stato comunitario o al di fuori del territorio comunitario.

Per volume di affari IVA “rettificato” si intende l’ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti, registrate nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti, escluse alcune specifiche operazioni.

Dopo la verifica dei requisiti per l’acquisizione dello status di “esportatore abituale”, va quantificato il plafond disponibile: l’ammontare monetario dei beni e servizi che possono essere acquistati ed importati senza l’applicazione dell’IVA, pari all’ammontare complessivo delle esportazioni dirette, dirette triangolari e indirette, dell’anno solare o dei 12 mesi precedenti.

Soddisfatti questi presupposti, l’esportatore abituale che intende acquistare senza applicazione dell’IVA deve redigere in duplice esemplare un’apposita dichiarazione recante:

  • l’attestazione del proprio status di “ esportatore abituale”;

  • l’indicazione del numero di partita IVA;

  • la conseguente richiesta al fornitore di non applicare l’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. c) DPR 633/1972.

Questa comunicazione va numerata progressivamente e consegnata al cedente o prestatore (o presentata in Dogana) prima dell’effettuazione dell’operazione.

Adempimenti per effettuare operazioni in sospensione IVA

Esportatore abituale:

  • Trasmette in via telematica le dichiarazioni di intento da consegnare al proprio fornitore all’AdE, questa ne rilascerà apposita ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale.

  • Consegna al proprio fornitore, o in Dogana, la dichiarazione di intento già trasmessa all’AdE, insieme alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa.

    Fornitore:

  • Una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, potrà effettuare l’operazione senza l’applicazione dell’IVA.

  • Riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati delle operazioni effettuate in regime di non imponibilità IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

Il caso : plafond libero e vincolato

Il plafond vincolato nasce dalla presenza di operazioni triangolari, sia di export che intracomunitarie.

  • Il 1° cedente IT1 cede merce al 2° cedente IT2 e, su incarico del proprio cliente, spedisce la merce direttamente fuori territorio UE all’ultimo cessionario CH.

  • Il 2° cedente IT2 acquista la merce dal 1° cedente IT1 e la cede al proprio cliente CH extra UE, dando incarico al proprio fornitore di consegnare direttamente a CH.

    Sia l’operatore nazionale IT1 che IT2 hanno effettuato operazioni generatrici di plafond, ma IT1 ha generato un plafond libero che può essere utilizzato nei modi consueti per l’acquisto di qualsiasi bene o servizio, salvo quelli esclusi.

    IT2 ha generato invece un duplice plafond: uno libero pari alla differenza tra il prezzo d’acquisto e di cessione triangolare, e un plafond vincolato pari al prezzo di acquisto della merce “triangolata”. Il plafond vincolato può essere utilizzato solo in determinate condizioni per l’acquisto di merce:

  • da esportare o cedere nella UE

  • nello stato originario, senza trasformazioni, lavorazioni etc.

  • entro 6 mesi dall’acquisto.

    Per i casi particolari è sempre il caso di rivolgersi ad consulenti qualificati, se infatti l’esportatore abituale effettua degli acquisti senza IVA, da fornitori che hanno ricevuto regolarmente la dichiarazione d’intento, superando il plafond disponibile, tale violazione, c.d.splafonamento”, è punita con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al pagamento del tributo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/97.

Doganalista Barbara Satulli

Cosa possiamo fare per voi

La CSD Service Srl offre ai clienti esteri, rappresentati fiscalmente o identificati direttamente in Italia, il servizio di consulenza e tenuta della contabilità.

In tale servizio rientrano

per i clienti che vogliono diventare esportatore abituale o mantenerne lo status:

  • valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’attribuzione dello status di esportatore abituale;

  • tenuta di apposito registro delle dichiarazioni di intento;

  • evidenza nella Vostra dichiarazione Iva annuale, della modalità di determinazione del plafond e il relativo utilizzo.

per i clienti esteri che sono fornitori di un esportatore abituale:

  • controllo della ricezione della dichiarazione di intento da parte del Vostro esportatore abituale;

  • riscontro dell’avvenuta presentazione telematica all’AdE della dichiarazione di intento da parte del Vostro esportatore abituale; ciò è opportuno per non esporvi alla violazione con applicazione di sanzione da 250 a 2.000 €, come da art. 7, comma 4 bis D.lgs 471/1997;

  • tenuta dell’apposito registro delle dichiarazioni di intento;

  • verifica dell’esatto regime di non imponibilità IVA nelle fatture emesse e gli estremi della relativa dichiarazione di intento;

  • riepilogo nella dichiarazione Iva annuale delle dichiarazioni di intento ricevute.

    Effettuiamo per Voi operazioni doganali verso l’estero, tra cui

  • Importazioni Definitive;

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