Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Reg. UE 852/2017 recante misure per gestire le emissioni e i rischi associati all’esposizione di mercurio.

Il mercurio è una sostanza molto tossica per la salute umana che costituisce una minaccia per gli ecosistemi e la fauna selvatica.

Tra il 40% e l’80% dei depositi di mercurio nell’Unione proviene da aree fuori confine, il legislatore unionale ha ritenuto dunque di imporre delle restrizioni al commercio e all’attività di estrazione, trasformazione, uso di mercurio in prodotti / processi industriali, e alla gestione dei rifiuti di mercurio.

 

Per cosa si usa?

 

Una parte importante degli impieghi e delle emissioni a livello mondiale di mercurio e dei suoi composti sono relativi al suo uso nell’estrazione e nella trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala.

L’uso più importante di tale metallo nell’Unione è quello nell’amalgama dentale, il regolamento che ci occupa dedica l’intero articolo 10 proprio a questo prodotto. Tanto è fonte di inquinamento che il considerando 21 ne valuta l’eliminazione graduale nel lungo termine, entro ilo 2030.

Il regolamento vieta l’importazione, l’esportazione e la fabbricazione di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio, nell’ottica di incentivare la ricerca di sostanze alternative innocue o meno pericolose per ambiente e salute umana.

Resta ferma la possibilità di applicare obblighi più rigorosi da parte degli Stati membri.

 

Le definizioni

 

L’art.2 indica chiaramente che si intende per:

1) «mercurio», il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6);

2) «composto del mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;

3) «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

4) «prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente;

5) «rifiuti di mercurio», il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

Non è mai superfluo rammentare che anche nell’ambito del commercio con l’estero, l’azienda deve avere piena consapevolezza del fatto che i prodotti venduti o acquistati rientrino o meno in queste categorie, per non rischiare problemi e sanzioni e poter serenamente firmare la “dichiarazione di libera esportazione/importazioneallo spedizioniere.

 

 

Sostanze nel mirino

 

L’allegato I elenca composti e miscele di mercurio vietati, sia in esportazione che in importazione (artt. 3 e 4).

Anche per lo stoccaggio vi sono prescrizioni particolari (art. 7.3).

L’art. 5 vieta l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione nell’Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II a decorrere dalle date ivi stabilite.

Tra i prodotti con l’aggiunta di mercurio sono elencati speciali tipi di batterie, interruttori e relè, lampade, cosmetici e dispositivi di misurazione .

Il divieto comunque non si applica a:

– prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;

– prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.

Riguardo alle attività industriali l’art. 7 richiama l’allegato III, contenente divieti nell’uso del mercurio e suoi composti, puro o in miscela, in alcune fabbricazioni (parte I) e processi di fabbricazione soggetti a restrizioni nell’uso e nei rilasci di mercurio e dei suoi composti (parte II).

Il regolamento integrale è consultabile qui

 

Doganalista Barbara Satulli