Sono diventati una componente ordinaria della nostra vita quotidiana, ma alcuni di loro possono danneggiare gravemente l’ambiente e la salute.

L’Unione Europea ha adottato una legislazione sui prodotti chimici in via principale con i regolamenti:

REACH, Reg. CE n. 1907/2006, sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, e

CLP, Reg. CE n. 1272/2008, sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele,

oltre alle più specifiche normative per sostanze quali farmaci o cosmetici.

In specie il REACH col suo sistema di registrazione è stato adottato in base al principio no data, no market’nessun dato, nessun mercato’, per rendere l’industria responsabile per la sicurezza delle sostanze chimiche lungo tutta la catena di approvvigionamento, con l’identificazione preventiva delle proprietà intrinseche delle sostanze chimiche e la fornitura di informazioni sulla loro sicurezza.

…Quando li indossiamo

La Commissione Europea ha affrontato anche la questione degli interferenti endocrini, sostanze che interagendo col sistema ormonale potrebbero causare effetti negativi sulla salute.

L’interesse alla crescente protezione della salute dei consumatori dell’UE ha innalzato la soglia di attenzione contro sostanze chimiche note per causare problemi di cancro e di salute riproduttiva (cd. “CMR” ovvero sostanze chimiche cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) tanto da limitare l’uso di queste sostanze al di sopra di un certo limite di concentrazione nell’abbigliamento, nei tessuti e nelle calzature, a seguito di una nuova restrizione REACH, con Regolamento UE n. 1513 del 10 ottobre 2018.

Le sostanze in questione possono infatti essere presenti negli articoli interessati come impurità o come agenti che conferiscono proprietà, ad es: impedire il restringimento o rendere i tessuti resistenti alla piega.

Ogni azienda che interviene nella catena produttiva e di commercializzazione del prodotto deve prestare opportuna attenzione, in quanto

– le restrizioni possono limitare o vietare la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza, e

la restrizione può essere applicata anche a una miscela della sostanza o a un articolo che la contiene,

secondo la normativa che disciplina il caso.

I consumatori possono essere esposti a queste sostanze pericolose attraverso il contatto con la pelle, l’inalazione o l’involontaria ingestione di polveri rilasciate dalle fibre tessili.

L’immissione sul mercato UE di tali sostanze è oggetto di attenzione, sia che riguardi la produzione nazionale che le importazioni.

…E quando li dichiariamo in Dogana

Da un punto di vista operativo, l’azienda che, ad esempio, vende all’estero ed esporta una sostanza deve avere esatta consapevolezza della qualità della merce (classifica doganale) e dei requisiti che essa deve rispettare, dunque se necessita di licenze, autorizzazioni, registrazioni, preventiva notifica dell’esportazione a determinate autorità, etc.

A tale proposito, prima dell’operazione in dogana, lo spedizioniere doganale chiede all’esportatore una “dichiarazione di libera esportazione”.

L’esportatore è un soggetto univocamente identificato in dogana, oltre che con precisa definizione normativa, con specifica indicazione nella relativa casella della dichiarazione doganale.

Che l’esportatore/ azienda esportatrice lavori lo specifico prodotto o lo commercializzi soltanto, non fa differenza circa le sue responsabilità per quanto dichiarato e sottoscritto nella dichiarazione di libera esportazione, a corredo della fattura e del resto della documentazione commerciale necessaria per lo svolgimento delle formalità doganali.

Nella “dichiarazione di libera esportazione” l’azienda esportatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutte le merci della fattura commerciale oggetto di dichiarazione in dogana non sono comprese in un elenco di normative particolari, di cui i prodotti chimici e le relative restrizioni sono solo un esempio.

La merce è il cuore della dichiarazione in Dogana ed è sulla base di tali indicazioni e documenti dell’azienda esportatrice che si redige la dichiarazione doganale.

Un controllo della Dogana sull’operazione doganale, sui documenti a suo corredo, o un controllo fisico sulla merce, mostrerà facilmente la bontà di quanto dichiarato.

Se l’azienda esportatrice non è pienamente cosciente di “cosa” dichiara di esportare, si espone a controllo, con rischio di contestazioni di responsabilità e sanzioni amministrative, o addirittura penali per il legale rappresentante.

Non è mai superfuo ribadire che, nel commercio con l’estero, un’errata identificazione doganale della merce e/o superficialità nell’analisi delle normative cogenti da rispettare possono avere esiti disastrosi.

Come i dati aiutano i controlli di Dogana: un caso pratico

Uno dei principali obiettivi del Codice Doganale dell’Unione, Reg. UE 952/2013, è prevedere una maggiore integrazione digitale a livello comunitario completando la transizione dell’ambiente doganale affinché diventi elettronico e privo di supporti cartacei.

Per questo, di concerto con gli Stati membri e le imprese, la Commissione Europea continua a sviluppare i diversi sistemi informatici per l’attuazione del codice.

Un recente Comunicato dell’Agenzia Dogane Monopoli mostra come le politiche di protezione e attenzione sui prodotti chimici abbiano un riscontro diretto sui dati inseriti dall’operatore nella dichiarazione doganale.

Il comunicato prevede che “Nell’ambito dei progetti di interoperabilità tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero della Salute in attuazione dello sportello unico doganale sono state intraprese attività volte alla verifica della validità delle certificazioni presentate a corredo delle dichiarazioni doganali di esportazione previste dal Regolamento UE n. 649/2012 e successive integrazioni.

(…)

L’attivazione dei controlli di cui sopra rientra nel piano di attività finalizzato al miglioramento della qualità dei dati. La nuova funzionalità inoltre favorirà la compliance degli operatori economici riducendo gli errori che potrebbero comportare ritardi e/o sanzioni nella fase di sdoganamento.”

(…)

a decorrere dal 5 novembre 2018, saranno implementati nel sistema appositi controlli che, in fase di accettazione/registrazione della dichiarazione doganale, rileveranno eventuali incongruenze nel numero identificativo del RIN (Reference Identification Number) per i codici documento Y915 e Y919 indicati nella casella 44 del DAU, comunicandole con apposito messaggio di errore evidenziato a fronte della mancata registrazione della dichiarazione.”

Alcune precisazioni:

  • Il DAU Documento Amministrativo Unico è un formulario avente precise caratteristiche previste dalla normativa comunitaria, è lo schema di dichiarazione doganale che utilizza ogni operatore per tutti i regimi e le destinazioni doganali.

  • Il codice documento Y915 indica il “numero identificativoche gli esportatori delle sostanze chimiche soggette agli obblighi di notifica di esportazione devono indicare nella casella 44 del DAU.

  • Il codice documento Y919 indica il “numero speciale di riferimento identificativo” per gli esportatori di cui al paragrafo 3 dell’art. 2 del Reg.to UE n. 649/2012 “Il regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.
    In deroga al primo comma,
    gli esportatori delle sostanze chimiche di cui allo stesso comma ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.”

    Per questa seconda categoria di esportatori va dunque inserito nella casella 44 del DAU tale numero speciale di riferimento identificativo.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche registra tutte le notifiche di esportazione per i prodotti in questione e vi assegna un numero identificativo in banca dati (art.8, punto 2, quarto capoverso del Reg.to UE n. 649/2012).

  • Va evidenziato che l’art. 15 del Reg.to UE n. 649 prevede l’obbligo di notifica di esportazione, di cui all’art. 8 del medesimo Reg.to, per gli articoli che contengono:

    a) le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva;
    b) le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008CLP a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze.

Sono dunque ricomprese dalla normativa anche una forma non reattiva della sostanza o una sua miscela in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura CLP.

Con tale disposizione si amplia il numero delle aziende destinatarie dell’obbligo, è necessario fare molta attenzione alle specifiche della propria merce ben prima di affidare la documentazione per l’esportazione allo spedizioniere.

Conclusioni

«Conosci te stesso»… un’esortazione che vale anche in Dogana.

  • Ogni azienda deve avere presente in ogni momento della propria attività, produttiva o di commercializzazione, l’esatta classifica doganale della merce che dichiara, o meglio, fa dichiarare all’operatore / spedizioniere in Dogana.

  • in secondo luogo occorre avere contezza di quali sono per la merce in questione le normative da rispettare (ad es: per l’esportazione verso l’estero se è necessaria la registrazione della società, se occorre una notifica preventiva dell’esportazione, obblighi di inserire specifiche diciture nella documentazione commerciale, obblighi di etichettatura…) e ogni altra esigenza a cui è soggetta la merce in osservanza di particolari divieti, autorizzazioni, certificazioni, licenze.

Questi requisiti sono necessari all’espletamento delle operazioni doganali, ma in sostanza si rivelano tasselli di un mosaico che evidenzia proprio nella dichiarazione doganale la preparazione e serietà (o meno) dell’azienda nel suo operare sui mercati esteri.

Oltre a comportare serie responsabilità per ciò che è dichiarato, i dati in dichiarazione doganale e i documenti che la accompagnano, finiscono per costituire il “biglietto da visita” con cui l’azienda prima si presenta e poi, eventualmente, si confronta con l’Autorità Doganale.

Ciò avviene nel bene e nel male, con tutte le conseguenze del caso.

In un panorama difficile e in continua evoluzione come quello doganale, aiuta avvalersi di un servizio professionale di qualità.

  • Un ultimo suggerimento è dunque di affidarsi a un operatore doganale attento e avveduto.

Doganalista Barbara Satulli