Dal 1° febbraio è entrato in vigore il D. Lgs n. 221/2017, dando attuazione della delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea per il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
Spesso la disciplina sostanziale su materie di competenza UE è basata su regolamenti unionali, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, mentre le sanzioni sono lasciate alla disciplina nazionale, come in questo caso.
Il D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 221 ha abrogato
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il D.Lgs 96/2003 sul regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso e sull’assistenza tecnica destinata a fini militari,
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il D.Lgs 11/2007 sulla disciplina sanzionatoria per violazioni concernenti il commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (riferito al cosiddetto “Regolamento CE “antitortura” n. 1236/2005),
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il D.Lgs 64/2009, relativo alle sanzioni previste per le violazioni del Regolamento (UE) concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.
Il testo del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 221
Qualche definizione, per capire meglio
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I prodotti dual use
I beni a duplice uso sono prodotti e tecnologie che vengono venduti a scopo civile, ma che possono, per la loro natura, avere un uso militare, ed essere destinati alla costruzione di armi o di impianti militari.
La normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 428/2009, il “regolamento duplice uso”.
Il D.Lgs 221/2017 nelle definizioni (art. 2) specifica che
– per «prodotti a duplice uso» s’intendono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all’articolo 2, numero 1) del regolamento duplice uso ed elencati nell’allegato I del medesimo regolamento;
– per «prodotti a duplice uso non listati» s’intendono quei prodotti, non elencati nell’allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare;
– per «regolamento antitortura» s’intende il Regolamento (CE) n. 1236/2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
-per «merci soggette al regolamento antitortura» s’intendono le merci elencate negli allegati II, III e III-bis del regolamento antitortura;
-per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s’intendono quei prodotti o quelle attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.
I punti essenziali della disciplina sanzionatoria
→ Il principio generale: il controllo dello Stato (art. 3)
Sono soggette al controllo dello Stato le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali sono imposti divieti o autorizzazioni preventive.
→ L’autorità competente: il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale (art. 4)
Il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale – è l’Autorità competente, responsabile dell’applicazione del D. Lgs n. 221/2017, rilascia le autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
→ Tipi di autorizzazione (art. 8)
L’Autorità competente può rilasciare:
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Autorizzazione specifica individuale (art. 10) al singolo esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica, per uno o più beni, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno specifico utilizzatore finale.
Essa è valida da 6 mesi a 2 anni e prorogabile una tantum.
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Autorizzazione globale individuale (art. 11) al singolo esportatore non occasionale, in quanto già soggetto che ha ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici.
È escluso il rilascio di questo provvedimento in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuità e pluralità di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese.
L’autorizzazione ha validità fino a 3 anni, ed è prorogabile una tantum.
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Autorizzazione generale dell’Unione europea (art.12), al singolo esportatore. L’esportazione dei prodotti a duplice uso, dei prodotti a duplice uso non listati e delle merci soggette al regolamento antitortura può avere luogo con tale autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dai regolamenti europei di riferimento.
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Autorizzazione generale nazionale (art.13). Tale autorizzazione è prevista per semplificazione amministrativa e per ridurre gli oneri a carico delle imprese.
È utilizzata per genere di operazioni di export, tipi di prodotti a duplice uso e gruppi di Paesi di destinazione finale, secondo modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare su proposta dell’Autorità competente e sentito il Comitato consultivo (istituito presso la medesima Autorità, art. 5).
In ogni caso la documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione deve essere conservata negli archivi della sede legale dell’esportatore, dell’intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo.
Tale documentazione deve essere esibita su richiesta dell’Autorità competente, che può disporre idonea attività di ispezione e controllo.
→ Licenza Zero (art. 8, comma 5)
È prevista la “Licenza Zero”, una specifica dichiarazione attestante la non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce, che può quindi essere liberamente esportata e che l’Autorità competente può rilasciare all’impresa che ne faccia domanda .
→ Clausola onnicomprensiva mirata «catch all» (art. 9)
Con il procedimento della clausola onnicomprensiva mirata «catch all», l’Autorità competente può anche assoggettare ad autorizzazione un’operazione di esportazione, altrimenti libera, ritenuta potenzialmente a rischio in base alle informazioni ricevute.
→ Transito (art.7)
Nei casi in cui, a norma dei relativi regolamenti, è vietato il transito di prodotti a duplice uso, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, l’Agenzia delle Dogane sospende l’operazione e ne dà tempestiva comunicazione all’Autorità competente, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell’interno e al Ministero della difesa.
L’Autorità competente, qualora le informazioni ricevute non consentano di formulare un’immediata decisione in merito e si rendano necessari ulteriori approfondimenti, assoggetta ad autorizzazione preventiva il transito, dandone immediata comunicazione al responsabile legale dell’operazione ed all’Agenzia delle Dogane. Il responsabile legale dell’operazione di transito fornisce ogni informazione richiesta. Le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono a carico del responsabile legale dell’operazione di transito.
È considerato responsabile legale dell’operazione di transito il soggetto nazionale coinvolto nella stessa, spedizioniere, agente marittimo, rappresentante in Italia della società del Paese terzo proprietaria del bene o che ha disposto l’invio del bene in transito, rappresentante legale di eventuale filiale italiana della società del Paese terzo proprietaria del bene o che ne ha disposto l’invio.
L’autorizzazione o il diniego al transito sono disposti dall’Autorità competente nei limiti e alle condizioni previsti dai citati regolamenti, previo parere del Comitato consultivo.
Con il provvedimento di diniego e’ disposto il divieto di transito o viene impedito il proseguimento del transito già intrapreso.
→ Misure ispettive (art.17)
Le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i citati regolamenti o il decreto n. 221 impongono divieti o autorizzazioni preventive possono essere sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase preliminare che successiva all’operazione, mediante riscontri documentali e verifiche presso la sede dell’esportatore, dell’intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, allo scopo di accertare l’effettiva destinazione finale e l’effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
L’Autorità competente può richiedere all’esportatore, all’intermediario o al fornitore di assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in comprova dell’effettivo arrivo nel Paese di destinazione del materiale autorizzato, nonché ogni altro elemento idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
L’attività di ispezione e verifica è svolta dall’Autorità competente, in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario (organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
→ Sanzioni (artt. 18-21)
Gli artt. 18-21 prevedono sanzioni forti e deterrenti.
Le condotte punite variano dall’omissione di comunicazione di informazioni, dati o indicazioni su documenti per la domanda di autorizzazione, all’omissione negli obblighi di conservazione ed esibizione documenti, al compimento di operazioni senza la prescritta autorizzazione o fornendo dichiarazioni o documentazione falsa.
Nei casi più gravi si toccano limiti edittali massimi con multe fino a 250.000 euro e reclusione fino a 6 anni.
→ Confisca (artt. 18-20)
È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati. Quando non è possibile disporla su tali cose, è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
Ulteriori informazioni e modulistica sono a disposizione nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico
Un’opinione
In prima battuta può apparire scontato sostenere che, per affacciarsi con la dovuta prudenza e godere dei benefici nei mercati internazionali, è imprescindibile conoscere a perfezione la tipologia di prodotto che la propria azienda produce o commercializza.
La corretta definizione merceologica, la “qualità della merce” esplicitata con la voce doganale, codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric, inserita nella bolla doganale, è fondamentale. Oltre ad essere uno degli aspetti che influiscono sull’applicazione daziaria in import nel Paese di destinazione, essa traccia la linea di discrimine (sia all’import che all’export, persino nel regime del transito, ex art. 7 D.Lgs n. 221) sul ciò che è consentito o meno, oppure consentito per talune merci, con le dovute autorizzazioni e solo a certe condizioni.
Ad esempio, una definizione merceologica doganale errata influisce naturalmente sull’individuazione oggettiva della merce ai fini dell’applicabilità del “regolamento duplice uso” n. 428/2009, sui relativi divieti e/o necessarie autorizzazioni.
La conseguenza ancora più grave è che tale errore può risultare fraudolento per l’Autorità che sta svolgendo un controllo o un accertamento proprio su quella particolare merce, poiché “Ignorantia legis non excusat”.
Se non si sono svolti gli opportuni studi merceologici in precedenza e per tempo debito, evoluzioni normative repentine possono travolgere una spedizione di merce, tutte le successive analoghe e, purtroppo, avere riflessi sanzionatori anche per quelle antecedenti (v. art. 17 D.Lgs n. 221)
A tal fine, giova ricordare che l’operatore ha a sua disposizione uno strumento che può aiutarlo.
Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) sono delle decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale, con le quali, su richiesta dell’operatore economico interessato, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l’assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric.
Tali decisioni hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e:
– vincolano tutte le Autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare indicato nell’ITV il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce, in occasione delle operazioni di importazione ed esportazione successive all’adozione della decisione;
– vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l’ITV stessa (a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto la notifica della decisione).
Capire a fondo le esigenze del bene commerciato e procedere gradualmente, sono i primi passi fondamentali per far sì che il mercato internazionale risulti coinvolgente e non stravolgente per un’azienda.
Doganalista Barbara Satulli
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