In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 385 del 29/10/2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n.1832 della Commissione del 12/10/2021, che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n.2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
La Nomenclatura Combinata di cui al suddetto Regolamento 2021/1832 si applica dal 1° Gennaio 2022.
A questo link è possibile scaricare l’informativa dell’ADM, e:
– l’elenco dei codici NC 2021 soppressi;
– l’elenco dei nuovi codici NC istituiti o riutilizzati a partire dal 1° gennaio 2022;
– le tabelle di trasposizione tra i codici di nomenclatura la cui validità termina il 31 dicembre 2021 e i codici di nomenclatura validi a partire dal 1° gennaio 2022 e viceversa, modificati a seguito dell’adozione del citato Regolamento.
È sempre utile sottolineare che la classifica doganale è la struttura di base su cui si aggancia ogni normativa fiscale ed extra fiscale a livello unionale e di singolo Stato membro.
Più che “un” presupposto a cui è necessario prestare attenzione per una corretta impostazione dell’obbligazione doganale, si può a buona ragione definire come “il” presupposto primario da cui partono le altre coordinate base di tutte le attività doganali dell’azienda.
Dal codice di classificazione doganale dipendono, infatti, l’applicazione dei dazi, le regole sull’origine, l’applicazione di misure di politica commerciale (es: dazi antidumping), e le misure dei controlli sulle esportazioni.
Va da sé l’essenziale verifica periodica circa aggiornamento e adeguatezza della classifica, su cui peraltro, in caso dubbio, si può interpellare la stessa Autorità Doganale con lo strumento dell’ITV (Informazione Tariffaria Vincolante).
Un’opportuna attività preventiva di Customs compliance, in tal senso, ben può presidiare ricadute negative e dolorose per le aziende che operano scambi con l’estero.
Doganalista Barbara Satulli