Il 24 dicembre un comunicato congiunto dell’Agenzia Dogane Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate ha delucidato gli aspetti doganali del nuovo soggetto passivo di imposta collettivo: il Gruppo IVA.
Questo soggetto, stabilito nel territorio dello Stato ed esercitante attività di impresa, arte o professione, ha la caratteristica di riunire più soggetti per i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter D.P.R 633/1972.
A seguito della nascita del Gruppo IVA, si forma un nuovo soggetto d’imposta con proprio numero di partita IVA, da riportare nelle dichiarazioni e comunicazioni relative all’IVA.
Le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono così associate alla partita IVA del Gruppo ma non vengono cessate né sospese.
Il Gruppo IVA in Dogana: i dati in dichiarazione doganale
Attesa l’importanza di identificare i soggetti e la titolarità di eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale, dal 1° Gennaio 2019 le dichiarazioni doganali continuano ad essere presentate da ogni singolo soggetto IVA che partecipa al Gruppo IVA.
A fini doganali e fiscali è comunque necessario il collegamento tra le operazioni doganali del singolo soggetto IVA e quelle riconducibili al Gruppo IVA .
Dunque è richiesta l’indicazione nel documento doganale:
– del codice identificativo EORI del singolo soggetto IVA partecipante al Gruppo,
– del codice documento 05DI in casella 44 del Documento Amministrativo Unico,
– del numero di partita IVA attribuito al Gruppo IVA, nel capo identificativo.
Il comunicato, scaricabile qui, riporta anche delle specifiche in merito all’utilizzo dal 1° Gennaio 2019 del plafond IVA e allo status di esportatore abituale, in presenza di un Gruppo IVA.
Doganalista Barbara Satulli