Cos’è

Il perfezionamento passivo è uno dei regimi speciali, previsto e innovato dal Codice Doganale dell’Unione (CDU) Regolamento UE 952/2013 agli artt. 259-262 e dal Regolamento Delegato (RD) UE 2446/2016 agli artt. 242-243.

Il Codice Doganale prevede che “Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione e le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte.”

Come funziona

Con questo regime si agevola la realizzazione di lavorazioni su materie prime o semilavorati nazionali, presso aziende extra-UE che li trasformano, naturalmente a determinate condizioni e fatte alcune eccezioni.

In forza di un’autorizzazione dell’operatore al regime di perfezionamento passivo rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, avviene poi la reintroduzione nel territorio dell’UE dei prodotti trasformati.

Ciò favorisce l’esportazione senza oneri e consente la reintroduzione dei prodotti trasformati con pagamento dei diritti di confine e dell’IVA da calcolare solo sulla differenza tra il valore doganale di riferimento prima della lavorazione e il valore doganale determinato quando i beni lavorati sono reintrodotti.

In buona sostanza il perfezionamento passivo consente di realizzare i prodotti ad un costo complessivo più basso, impiegando tecnologie, manodopera, e/o conoscenze ed esperienze tecniche di altri Paesi.

Le operazioni ammesse in regime di perfezionamento passivo

Sono definite dal Codice Doganale come “operazioni di perfezionamento”:

a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;

b) la trasformazione di merci;

c) la distruzione di merci;

d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

e) l’utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione).

I termini di validità

Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione.

Il termine standard dell’autorizzazione è di 5 anni, ridotto a 3 anni per i prodotti agricoli dell’allegato 71/02 RD, come indicato al punto F 8.1 della circolare n. 8/D dell’Agenzia delle Dogane del 19 aprile 2016.

Il caso particolare: l’esame delle condizioni economiche

Se c’è la prova che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e le merci oggetto di trasformazione sono quelle dell’allegato 71/02 RD (“merci e prodotti sensibili” ad esempio prodotti agricoli rientranti in settori dell’organizzazione comune di mercato, prodotti ittici, prodotti di alcole etilico, acquaviti, tabacchi greggi, etc.) oppure merci che non devono essere sottoposte solo a riparazione, è necessario effettuare un esame preventivo delle condizioni economiche ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

In caso di presentazione di un’istanza di perfezionamento passivo per la quale l’Ufficio delle dogane ricevente rileva che è necessario svolgere l’esame delle condizioni economiche, l’istanza stessa e la relativa documentazione devono essere inviate all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine della Direzione centrale, che provvederà a trasmettere il dossier ai Servizi della Commissione, per l’opportuna valutazione.

Come si richiede l’autorizzazione al perfezionamento passivo

Dal 2 Ottobre 2017, la richiesta di autorizzazione al perfezionamento passivo va inoltrata all’Ufficio delle Dogane competente tramite il Trader Portal, con il sistema delle Customs Decisions “OPO – Domanda di autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo”, ai sensi del Regolamento UE 2089/2017, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane 1/D del 30 gennaio 2018.

L’Ufficio delle Dogane competente

La decisione di autorizzazione al perfezionamento passivo può essere richiesta:

con validità geografica per l’Italia, allora l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente è quello sul luogo di tenuta della contabilità a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD).

con validità geografica multi stato Membro, la competenza in questo caso è dell’Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi finanziari dell’Unione Europea.

Non ci resta che… informatizzare

Anche l’autorizzazione per il ricorso al regime del perfezionamento passivo, nata con lo scopo di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni presso aziende extracomunitarie usufruendo di un costo della manodopera inferiore o di tecnologie più avanzate, fa parte del sistema Customs Decisions, che comprende oltre 20 altre autorizzazioni doganali.

Il Regolamento UE 2089/2017 è la base giuridica di tale sistema, e rende possibile la piena attuazione del principio evidenziato nel Codice Doganale dell’Unione all’art. 6, paragrafo 1, secondo cui Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.

Doganalista Barbara Satulli

Cosa possiamo fare per voi

  • Dopo che la Vostra ditta, tramite il proprio EORI, si è registrata al sistema telematico doganale e munita di credenziali, come intermediari potremo inviare e gestire le domande per le autorizzazioni doganali che Vi interessano, interfacciandoci con l’Agenzia delle Dogane ed effettuando gli adempimenti necessari per l’esito favorevole della decisione sulla Vostra domanda.