Cos’è
Il ravvedimento operoso è uno strumento utilizzabile dal contribuente per regolarizzare spontaneamente le violazioni, omissioni o irregolarità fiscali commesse, potendosi perciò avvalere di una riduzione della sanzione irrogabile dall’Agenzia fiscale.
Previsto in origine per i soli tributi dell’Agenzia delle Entrate, è divenuto applicabile anche ai tributi doganali e alle accise, gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito delle ultime modifiche dell’art. 13 del D.Lgs 472/1997.
Anche la circolare dell’Agenzia delle Dogane 47763 del 30 maggio 2017 è intervenuta a dare ulteriori chiarimenti.
Perché conviene
È possibile avvalersi del ravvedimento operoso anche dopo la constatazione delle violazioni a mezzo processo verbale e fino a quando non sia stato notificato l’atto d’intimazione al pagamento del tributo.
In via generale deve ritenersi precluso al contribuente l’istituto del ravvedimento a seguito della notifica da parte degli uffici di provvedimenti di recupero, autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giustizia tributaria (fattispecie elencate all’art. 19 del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546).
È inoltre circostanza preclusiva al ravvedimento l’avvenuta notifica di atti di contestazione o di irrogazione della sanzione.
Per effetto dei principi di collaborazione e buona fede che sovraintendono ai rapporti tra fisco e contribuente, come formalizzato dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, va espressamente indicata la possibilità di procedere alla regolarizzazione di quanto contestato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 472/1997, nel contenuto del processo verbale di constatazione, prima della notifica del formale atto di accertamento o avviso di pagamento.
Quando conviene
L‘art. 11 D.Lgs 374/1990 prevede che in Dogana, prima dell’inizio delle verifiche o della constatazione della violazione, vi è la possibilità di regolarizzare gli errori riguardanti gli elementi dell’accertamento doganale, chiedendo la revisione dell’accertamento doganale su istanza di parte: “L’ufficio doganale può procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l’oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d’ufficio, ovvero quando l’operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.”
Tale istituto è ancora più favorevole poiché non si applicano affatto sanzioni amministrative, ma è possibile approfittarne solo se il contribuente si regolarizza facendo apposita istanza prima dell’inizio delle verifiche o della constatazione della violazione.
…e le violazioni constatate prima dell’entrata in vigore della legge?
La norma è favorevole, il ravvedimento operoso si applica anche qualora la costatazione delle violazioni sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della legge.
La circolare dell’Agenzia delle Dogane conferma che le nuove regole sul ravvedimento trovano applicazione anche alle violazioni che, alla data di entrata in vigore della legge 225/2016, vale a dire al 3 dicembre 2016, siano state già constatate, purché l’ufficio non abbia perfezionato la notifica dei conseguenti avvisi di pagamento o di atti di accertamento.
Indirizzo d’altronde conforme a quello dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E del 19/2/2015.
Cosa si paga
Il ravvedimento si perfeziona con la regolarizzazione dell’errore commesso, oltre che con il contestuale pagamento:
– del tributo o della differenza del tributo dovuta;
– degli interessi calcolati al tasso legale, maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito a quello in cui viene effettuato;
– della sanzione in misura ridotta.
Quando si paga e quanto si riduce la sanzione
Le ipotesi di ravvedimento che possono verificarsi, anche a seguito della notifica di un processo verbale di constatazione, sono quelle previste dal comma 1, lettere a), a-bis), b), b-bis) e b-ter), computato il periodo di tempo trascorso dal momento in cui è stata commessa la violazione, descritte in tabella.
Norma |
Limite temporale per regolarizzare la violazione |
Riduzione delle sanzioni |
Art. 13, comma 1, lett. a) |
Entro 30 giorni dalla data della commissione |
1/10 del minimo |
Art. 13, comma 1, lett. a- bis |
Entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
1/9 del minimo |
Art. 13, comma 1, lett. b |
Entro 1 anno dall’omissione o dall’errore |
1/8 del minimo |
Art. 13, comma 1, lett. b-bis |
Entro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
1/7 del minimo |
Art. 13, comma 1, lett. b-ter |
Oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore |
1/6 del minimo |
Cosa invece non si può sanare
In ogni caso il ravvedimento operoso per omissioni o irregolarità su accise e tributi doganali non esclude l’eventuale responsabilità penale, secondo la circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza
(volume I, capitolo 7).
“Qualora nel corso delle attività ispettive emergano elementi indicativi della commissione di uno dei reati tributari di cui al D.Lgs n. 74/2000, le pattuglie dovranno procedere sempre alla trasmissione della comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria…anche se risulta che il contribuente abbia proceduto alla regolarizzazione dell violazioni riscontrate mediante il ravvedimento operoso.”
La circolare evidenzia che i militari incaricati delle verifiche e controlli devono procedere comunque a trasmettere all’Autorità Giudiziaria la comunicazione della notizia di reato, anche qualora siano astrattamente configurabili le situazioni:
– dell’art. 13 del D.Lgs n. 74/2000, che prevede causa di non punibilità per l’integrale pagamento delle somme dovute per imposte, sanzioni e interessi, nelle ipotesi di reati tributari non connotati da fraudolenza, e
– dell’art.-13 bis del medesimo D.Lgs n. 74, che prevede la circostanza attenuante a effetto speciale consistente nell’estinzione integrale del debito tributario.
La polizia giudiziaria deve infatti procedere alla denuncia di ogni fatto costituente reato quando la situazione integra una specifica fattispecie oggettiva prevista dal legislatore, mentre profilo soggettivo e possibili cause di estinzione del reato e della pena, sono rimessi all’esclusiva valutazione del Giudice.
In pratica
Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria secondo il ravvedimento va eseguito con le modalità consuete, presso gli uffici di cassa delle dogane competenti, che provvederanno a emettere bolletta di riscossione modello Z20.
Conclusioni
Il contribuente ha oggi la facoltà di sanare l’errore anche dopo l’inizio dei controlli doganali, sempre tenendo d’occhio il limite temporale massimo che è segnato dalla notifica di atti di accertamento o avvisi di pagamento.
Tale istituto si definisce in base:
– alla tempestività del ravvedimento e
– al “minimo della sanzione“.
Solo in presenza di queste esatte coordinate il contribuente può avere un’idea concreta di quanto pagare per ravvedersi.
A ogni modo, la scelta del ravvedimento va opportunamente ponderata.
Doganalista Barbara Satulli