La clausola Incoterms EWX è quella più attraente e meno onerosa per un venditore: la consegna della merce avviene, nel proprio stabilimento o altro luogo designato, con la messa a disposizione del compratore in giorno ed ora convenuti senza provvedere al suo caricamento a bordo del mezzo, né allo sdoganamento all’esportazione. Sono a carico del compratore rischi e oneri, a partire dal caricamento a bordo del mezzo che ritira la merce presso lo stabilimento fino alla destinazione finale. Lo stesso compratore deve provvedere a prendere in carico merce e documentazione nel luogo convenuto, organizzare e provvedere al suo trasporto fuori dalla UE e alle formalità doganali (di esportazione dal territorio doganale della UE e poi di importazione nel paese di destinazione). Nel Reg. Delegato 2446/2015 al Codice Doganale dell’Unione, l’esportatore all’art. 1, punto 19 è definito come:
a) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Dunque il compratore estero sarà certamente proprietario delle merci, in forza del fatto che la consegna è avvenuta e, in quanto tale, potrà decidere sul tipo di contratto di trasporto, ma non può essere considerato esportatore in base alla normativa indicata, poiché non è residente in UE. Nella nota 70662 RU del 07/07/2016, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che può considerarsi esportatore, in linea con la normativa del regolamento 2446, il cedente italiano, in quanto titolare del contratto di vendita con l’acquirente estero, quindi in grado di decidere che le merci debbano uscire dal territorio doganale dell’UE. Nel quadro normativo descritto il venditore italiano, quando utilizza la clausola EXW, deve prestare attenzione al particolare che la cessione, per ottenere la non imponibilità IVA, dovrà essere effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. b) del DPR 633/1972, con trasporto o spedizione fuori dal territorio dell’UE entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto.
Dunque entro i 90 giorni il cedente italiano dovrà sia entrare in possesso della dichiarazione doganale di export a suo nome, sia accertarsi dell’uscita della merce dalla UE. Altrimenti decadrà la non imponibilità IVA della merce venduta, con recupero a suo carico di IVA e relative sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ad oggi, il controllo dell’uscita effettiva delle merci dalla UE avviene in via telematica, tramite il numero elettronico di riferimento dell’esportazione MRN, che ha la funzione di accompagnare la merce alla dogana di esportazione. La prova dell’uscita delle merci è il messaggio “risultati uscita” inviato dall’Ufficio Doganale di uscita nella UE, e registrato sulla base dati del sistema informatico doganale nazionale.
Doganalista Barbara Satulli
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