Non tutti sanno che per “precursori di droghe” si intendono tutte quelle sostanze chimiche, indicate e classificate dalla normativa UE, utilizzate abitualmente in processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito, anche in quantitativi importanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso.
Le sostanze classificate sono circa 30, e sono elencate in specifiche categorie in base al differente grado di importanza e di sostituibilità nel processo di fabbricazione illecita di droghe. La classifica include miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze.
Rientrano nella lista dei precursori di categoria 3 anche sostanze note e comunemente esportate verso Paesi extra UE, come ad esempio:
– Acetone, comune solvente nelle industrie chimiche e farmaceutiche,
– Metiletilchetone, altro comune solvente industriale e di sintesi
– Acido Cloridrico, catalizzatore e solvente in sintesi organica
Queste, infatti, sono sostanze che potrebbero essere illecitamente utilizzate nella fabbricazione di eroina e/o cocaina.
Ulteriori info al seguente link http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3714_listaFile_itemName_2_file.pdf
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Inoltre, è bene sapere che alcuni Paesi extra Ue, se destinatari dell’esportazione di una o più sostanze classificate, richiedono una pre-notifica dell’operazione di esportazione.
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Con circolare del 6 dicembre 2017, il Ministero della Salute ha precisato che gli esportatori dei precursori classificati in categoria 3 verso paesi non UE hanno l’obbligo di registrarsi presso il Ministero ed acquisire un codice di registrazione, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero.
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Verso alcuni specifici Paesi occorre anche un’autorizzazione singola per l’esportazione, rilasciata dallo stesso Ministero.
Il testo della circolare si trova al seguente link
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=62275&parte=1%20&serie=null
Per ulteriori curiosità (chi controlla i precursori e come, sulle misure di cooperazione internazionale, etc.) numerose informazioni sul drug precursors control sono disponibili sul sito della Commissione Europea, al link
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en
Nel commercio internazionale occorre dunque prestare molta attenzione alla natura della merce oggetto di scambio: la disciplina normativa può infatti imporre obblighi specifici di etichettatura, informazioni nella documentazione commerciale (es: in fattura), autorizzazioni specifiche, registrazioni preventive dell’operatore, fino a particolari divieti o restrizioni verso specifici Paesi extra UE.
È sempre opportuno rivolgersi a professionisti esperti specificamente in materia doganale e nel commercio internazionale, per non incorrere inconsapevolmente in serie responsabilità, come avviene per sostanze specifiche come i precursori, i cui le responsabilità degli operatori sono davvero notevoli.
A tal proposito, giova sapere che il DPR 309/1990, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, definisce “operatore”: “una persona fisica o giuridica che operi nell’attività di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o giuridica che operi, nell’ambito dell’importazione o dell’esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse relative...”
Doganalista Barbara Satulli