Con la pubblicazione del D. Lgs 190 del 15 novembre 2017, è entrata in vigore il 4 gennaio 2018 la nuova disciplina che prevede sanzioni amministrative per violazioni nell’etichettatura e nell’etichetta di composizione di prodotti tessili e di materiali usati nelle componenti principali di calzature.
Il D. Lgs 190 prevede un’ampia gamma di sanzioni amministrative applicabili “salvo che il fatto costituisca reato” in capo ad una serie di soggetti, ritenuti responsabili delle violazioni della disposizioni in materia di etichettatura, in specie del Regolamento UE n. 1007/2011 per i tessili e della Direttiva 94/11/CE per le calzature (recepita in Italia con il D.M. 11 aprile 1996, modificato dal D.M. 30 gennaio 2001), disponibili ai seguenti links
Le funzioni di Autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi delle Camere di Commercio e della collaborazione della Guardia di Finanza.
L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative sono svolti dalle Camere di Commercio territorialmente competenti e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All’accertamento delle violazioni provvedono inoltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
Di seguito lo schema delle fattispecie previste.
Calzature
Soggetto |
Violazione |
Sanzione amministrativa pecuniaria |
Fabbricante o importatore |
Immette sul mercato di calzature prive di etichetta |
Da 3.000 a 20.000 euro |
Distributore |
mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta |
Da 700 a 3.500 euro |
Fabbricante o importatore |
Immette sul mercato di calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nelle principali componenti delle calzature |
Da 1.500 a 20.000 euro |
Fabbricante o importatore |
Immette sul mercato di calzature con etichetta non conforme alle indicazioni, riportate in lingua italiana |
Da 1.500 a 20.000 euro |
Fabbricante o importatore |
Immette sul mercato di calzature con etichetta in cui utilizza una lingua diversa dall’italiano o da altra lingua dell’Unione Europea |
Da 1.500 a 20.000 euro |
Distributore |
mette a disposizione sul mercato le calzature senza aver informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull’etichetta |
Da 200 a 1.000 euro |
Fabbricante o suo rappresentante o soggetto responsabile della prima immissione in commercio sul mercato nazionale a cui, con atto di accertamento e contestazione dell’Autorità, è rilevato che le calzature sono prive di etichettatura o con etichettatura non conforme |
non ottempera, entro 60 giorni, al provvedimento dell’Autorità per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato |
Da 3.000 a 20.000 euro |
Prodotti tessili
Soggetto |
Violazione |
Sanzione amministrativa pecuniaria |
Fabbricante o importatore |
Immette sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione |
Da 3.000 a 20.000 euro |
Fabbricante o importatore |
Immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell’etichetta o il contrassegno, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa |
Da 3.000 a 20.000 euro |
Distributore |
mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell’etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa |
Da 700 a 3.500 euro |
Fabbricante o importatore |
Immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell’etichetta o il contrassegno |
Da 1.500 a 20.000 euro |
Distributore |
mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento |
Da 700 a 3.500 euro |
Fabbricante o importatore |
Immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse dal quelle dell’Allegato I del Reg.UE 1007/2001 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana |
Da 1.500 a 20.000 euro |
Distributore |
mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse dal quelle dell’Allegato I del Reg. UE 1007/2001,espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase “contiene parti non tessili di origine animale” |
Da 200 a 1.000 euro |
Fabbricante, importatore o distributore |
non forniscono, all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa |
Da 1.500 a 20.000 euro |
Fabbricante o importatore |
Immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale, non indicando la frase “contiene parti non tessili di origine animale” sull’etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato |
Da 1.500 a 20.000 euro |
Fabbricante o suo rappresentante o soggetto responsabile della prima immissione in commercio sul mercato nazionale a cui, con atto di accertamento e contestazione dell’Autorità, è rilevato che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o con etichettatura non conforme |
non ottempera, entro 60 giorni, al provvedimento dell’Autorità per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti tessili dal mercato, |
Da 3.000 a 20.000 euro |
Doganalista Barbara Satulli