Con la pubblicazione del D. Lgs 190 del 15 novembre 2017, è entrata in vigore il 4 gennaio 2018 la nuova disciplina che prevede sanzioni amministrative per violazioni nell’etichettatura e nell’etichetta di composizione di prodotti tessili e di materiali usati nelle componenti principali di calzature.

Il D. Lgs 190 prevede un’ampia gamma di sanzioni amministrative applicabili “salvo che il fatto costituisca reato” in capo ad una serie di soggetti, ritenuti responsabili delle violazioni della disposizioni in materia di etichettatura, in specie del Regolamento UE n. 1007/2011 per i tessili e della Direttiva 94/11/CE per le calzature (recepita in Italia con il D.M. 11 aprile 1996, modificato dal D.M. 30 gennaio 2001), disponibili ai seguenti links

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1007-20130701&qid=1515669751239&from=IT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994L0011-20130701&qid=1515669844885&from=IT

Le funzioni di Autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi delle Camere di Commercio e della collaborazione della Guardia di Finanza.

L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative sono svolti dalle Camere di Commercio territorialmente competenti e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All’accertamento delle violazioni provvedono inoltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Di seguito lo schema delle fattispecie previste.

Calzature

Soggetto

Violazione

Sanzione amministrativa pecuniaria

Fabbricante o

importatore

Immette sul mercato di calzature prive di etichetta

Da 3.000 a 20.000 euro

Distributore

mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta

Da 700 a 3.500 euro

Fabbricante o

importatore

Immette sul mercato di calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nelle principali componenti delle calzature

Da 1.500 a 20.000 euro

Fabbricante o

importatore

Immette sul mercato di calzature con etichetta non conforme alle indicazioni, riportate in lingua italiana

Da 1.500 a 20.000 euro

Fabbricante o

importatore

Immette sul mercato di calzature con etichetta in cui utilizza una lingua diversa dall’italiano o da altra lingua dell’Unione Europea

Da 1.500 a 20.000 euro

Distributore

mette a disposizione sul mercato le calzature senza aver informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull’etichetta

Da 200 a 1.000 euro

Fabbricante o

suo rappresentante o soggetto responsabile della prima immissione in commercio sul mercato nazionale a cui, con atto di accertamento e contestazione dell’Autorità, è rilevato che le calzature sono prive di etichettatura o con etichettatura non conforme

non ottempera, entro 60 giorni, al provvedimento dell’Autorità per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato

Da 3.000 a 20.000 euro

Prodotti tessili

Soggetto

Violazione

Sanzione amministrativa pecuniaria

Fabbricante o

importatore

Immette sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione

Da 3.000 a 20.000 euro

Fabbricante o

importatore

Immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell’etichetta o il contrassegno, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa

Da 3.000 a 20.000 euro

Distributore

mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell’etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa

Da 700 a 3.500 euro

Fabbricante o

importatore

Immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell’etichetta o il contrassegno

Da 1.500 a 20.000 euro

Distributore

mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento

Da 700 a 3.500 euro

Fabbricante o

importatore

Immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse dal quelle dell’Allegato I del Reg.UE 1007/2001 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana

Da 1.500 a 20.000 euro

Distributore

mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse dal quelle dell’Allegato I del Reg. UE 1007/2001,espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase “contiene parti non tessili di origine animale”

Da 200 a 1.000 euro

Fabbricante,

importatore

o distributore

non forniscono, all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa

Da 1.500 a 20.000 euro

Fabbricante o

importatore

Immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale, non indicando la frase “contiene parti non tessili di origine animale” sull’etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato

Da 1.500 a 20.000 euro

Fabbricante o

suo rappresentante o soggetto responsabile della prima immissione in commercio sul mercato nazionale a cui, con atto di accertamento e contestazione dell’Autorità, è rilevato che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o con etichettatura non conforme

non ottempera, entro 60 giorni, al provvedimento dell’Autorità per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti tessili dal mercato,

Da 3.000 a 20.000 euro

Doganalista Barbara Satulli