Il deposito IVA è un regime contabile sospensivo, disciplinato dall’art. 50 bis D.L. 331/1993, che consente di “congelare” l’applicazione dell’imposta per tutte le operazioni aventi ad oggetto i beni ivi introdotti, per tutto il tempo in cui gli stessi restano giacenti all’interno del deposito. In tale periodo l’imposta resta sospesa purché i beni, anche subendo trasferimenti e prestazioni di servizi, restino custoditi all’interno del deposito.
Su tutto il territorio statale, stipulando un contratto di deposito, possono essere custoditi nei depositi IVA beni nazionali, comunitari ed importati da Paesi extra UE, se già immessi in libera pratica presso una dogana italiana e divenuti “merce comunitaria”, con le dovute formalità di importazione, riscossione di dazi doganali e tasse equivalenti, previo rilascio di apposita garanzia commisurata all’imposta.
L’estrazione dei beni da deposito IVA non è consentita ai privati consumatori, ma solo ai soggetti passivi di imposta, agenti nell’esercizio di impresa, arte, professione.
Sono espressamente esclusi dalla disciplina dei depositi IVA i beni destinati alla vendita al minuto nei confronti di privati consumatori e negli stessi locali deposito. Con la conversione del D.L. 193/2016 è stato previsto che, a decorrere dal 1.4.2017, tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza il pagamento dell’imposta introducendo i beni in un deposito IVA, a prescindere dal luogo di stabilimento o identificazione del cessionario e dal tipo di beni oggetto dell’operazione: l’estrazione dei beni dal deposito può essere effettuata da tutti i soggetti passivi IVA, purché identificati nel territorio dello Stato o per mezzo di un rappresentante fiscale, o stabiliti tramite una stabile organizzazione.
L’agevolazione è concessa a condizione che i beni siano materialmente introdotti nel deposito, individuabili senza possibilità di essere confusi, o in spazi limitrofi comunque circoscritti ed autorizzati dall’autorità competente. I locali devono essere funzionalmente e logisticamente collegati al deposito e rientranti nel plesso aziendale del depositario, sebbene a qualunque titolo giuridico di detenzione. Non è ammesso il deposito virtuale della merce, né è sufficiente la sola presa in carico documentale dei beni nell’apposito registro del depositario.
Durante la giacenza nel deposito i beni non possono essere oggetto di vendita al dettaglio:
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se un soggetto svolge attività promiscua di vendita di merci al minuto ed all’ingrosso è tenuto a separare contabilmente le due attività e il deposito IVA può essere utilizzato solo per le merci afferenti il commercio all’ingrosso;
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la merce destinata alla vendita al minuto nello Stato va obbligatoriamente prima estratta;
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i beni custoditi nel deposito possono essere già confezionati per la vendita al minuto, ma anche sotto tale forma devono essere oggetto di commercializzazione all’ingrosso.
Possono diventare depositi IVA anche alcuni tipi di depositi già autorizzati dall’autorità doganale, tra i quali i depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa e i depositi doganali.
I depositi doganali consentono alle merci di essere sottoposte a lavorazione, trasformazione, o immagazzinamento, senza che le stesse perdano lo status di merci estere o siano sottoposte alle misure di politica fiscale e commerciale. Sono luoghi autorizzati e controllati dall’Autorità doganale, che consentono di detenere beni di provenienza non comunitaria (non immessi in libera pratica in UE) senza il pagamento di diritti doganali, la cui riscossione rimane sospesa fino alla destinazione finale, anche in deroga alle misure di politica commerciale (es: dazi antidumping).
Le merci che si trovano in deposito doganale possono essere oggetto di scambio commerciale come se si trovassero ancora nello stato estero di provenienza.
Il gestore di un deposito doganale che utilizza lo stesso anche come deposito IVA, è tenuto a dare preventiva comunicazione sia all’Ufficio doganale che vigila su tale impianto che alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente sul luogo del deposito, indicando le modalità di individuazione delle merci circa i diversi regimi e l’importo della cauzione prestata (per il settore doganale o per le accise e per l’IVA).
Possono inoltre essere abilitati a custodire merci in regime di deposito IVA, previa relativa autorizzazione del Direttore regionale delle Entrate:
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società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative ed enti con capitale non inferiore ad € 516.456 che detengano depositi per conto terzi;
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qualsiasi impresa se autorizzata a gestire un deposito per conto proprio, limitatamente a beni inviati da un operatore comunitario e destinati ad essere ceduti alla stessa depositaria.
Tali soggetti devono altresì avere la fiducia dell’Amministrazione finanziaria, riguardo a violazioni e reati finanziari.
Il gestore del deposito deve tenere un apposito registro “di carico e scarico”, comunque cartaceo e istituito anteriormente alla prima introduzione dei beni nel deposito, che evidenzi la movimentazione dei beni custoditi, con pagine numerate progressivamente, su cui vanno riportati:
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numero e specie dei colli;
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natura, qualità e quantità della merce;
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corrispettivo o valore normale dei beni;
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luogo di provenienza e di destinazione dei beni introdotti e di quelli usciti;
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soggetto per conto del quale è effettuata l’introduzione/estrazione.
Il depositario può essere nominato rappresentante fiscale “leggero” dal soggetto non residente che non abbia già nominato un rappresentante fiscale, ovvero non sia sia identificato direttamente in Italia come operatore non residente. La rappresentanza fiscale leggera è limitata alle sole operazioni non imponibili, esenti e non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta.
In generale, ai fini dell’adempimento degli obblighi tributari delle operazioni sui beni che transitano nel deposito (es: intracomunitarie, import, export), il gestore del deposito assume automaticamente la veste di rappresentante fiscale e risponde solidalmente col soggetto estrattore dei beni dal deposito, per la mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione.
Rientrano nel campo di applicazione dell’IVA ma non danno luogo all’applicazione dell’imposta poiché operazioni svolte nei depositi IVA:
– introduzione dei beni in deposito (acquisti intracomunitari, immissioni in libera pratica, cessioni intracomunitarie e nazionali dal 1° Aprile 2017);
– giacenza dei beni nel deposito (cessioni di beni e prestazioni di servizi);
– l’estrazione dei beni dal deposito (utilizzo o commercializzazione in Italia o all’estero);
– trasferimento di beni da un deposito IVA ad un altro.
Anche per tali operazioni restano obbligatori gli adempimenti formali circa la fatturazione, registrazione, dichiarazione e presentazione dei modelli Intrastat.
I beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA e già immessi in libera pratica (assolte le formalità di importazione, riscossione di dazi doganali e tasse equivalenti) non pagano l’imposta, previa prestazione di una garanzia pari all’ammontare dell’IVA stessa gravante sulla merce. Quando i beni in libera pratica vengono introdotti in un deposito IVA, tale garanzia può essere svincolata dopo la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta da parte del soggetto che estrae la merce.
Non sono tenuti a prestare tale garanzia, poiché hanno già la fiducia dell’Amministrazione doganale, gli Operatori Economici Autorizzati in possesso di autorizzazione AEO, ai sensi del Codice Doganale UE, Reg. 952/2013 e Reg. Delegato 2446/2015, soggetti che hanno anche l’esonero o la riduzione dall’obbligo di cauzione per i diritti doganali e le accise dovute sui beni introdotti in deposito doganale e fiscale.
I servizi su beni custoditi in deposito IVA che consentono di non applicare l’imposta, anche se eseguite nei locali limitrofi e di durata non superiore a 60 giorni, sono operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali che trasformano o conservano i beni in deposito
Su beni in deposito IVA è possibile effettuare servizi quali:
Operazioni di perfezionamento, ovvero:
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lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;
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trasformazione di merci;
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riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
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l’utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o ne facilitano l’ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione).
Manipolazioni usuali, ovvero:
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operazioni destinate a garantire la conservazione della merce nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche;
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migliorare la presentazione o la qualità commerciale;
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preparare la merce per la distribuzione o la rivendita.
Ai fini dell’applicazione della disciplina fiscale dei depositi IVA, devono essere comunque assolte le funzioni di stoccaggio e custodia dei beni, sia pure senza un tempo minimo di giacenza della merce e anche qualora le prestazioni sui beni introdotti in deposito siano rese negli spazi esterni adiacenti al medesimo. Possono essere dunque attività come verifica sommaria della merce, della qualità e quantità delle merci prese in carico, controllo e rimozione dei sigilli, controllo dei documenti doganali).
Al momento dell’estrazione dei beni per l’immissione in consumo, la determinazione della base imponibile sarà data dal corrispettivo per la cessione dei beni (valore della merce al momento dell’introduzione, aumentato dei dazi assolti all’atto dell’immissione in libera pratica) sommato a quello riguardante le lavorazioni e gli altri servizi prestati nel deposito (facchinaggio, lavorazioni, etc.).
Regole applicabili dal 1° Aprile 2017 (D.L. 193/2006)
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Estrazione di beni di provenienza nazionale
Se i beni sono di provenienza nazionale e destinati ad essere utilizzati o commercializzati nel territorio statale, l’IVA va versata dal gestore del deposito, in nome e per conto del debitore, che è il soggetto passivo che effettua l’estrazione dei beni. Resta ferma la responsabilità solidale di entrambi per il versamento dell’imposta. Il soggetto che effettua l’estrazione dei beni è tenuto ad emettere autofattura ed annotarla nel registro acquisti, insieme ai dati della ricevuta di versamento IVA effettuata dal gestore del deposito, per esercitare l’eventuale diritto alla detrazione.
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Estrazione di beni di provenienza extra UE
Se viene estratto da deposito IVA un bene introdotto in precedenza in esecuzione di un acquisto extra UE ed immesso in libera pratica sul territorio comunitario, l’imposta va assolta col “reverse charge”, previa prestazione di idonea garanzia a favore dell’Amministrazione finanziaria.
Non deve prestare garanzia patrimoniale chi ha i requisiti di affidabilità in quanto:
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ha presentato la dichiarazione annuale IVA nei tre anni precedenti;
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ha eseguito i versamenti IVA dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali;
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non è stato destinatario di alcun avviso di rettifica o di accertamento divenuto definitivo per il quale non sono state versate le somme dovute;
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non ha formale conoscenza di procedimenti penali o di condanne a carico del legale rappresentante, riguardo alcuni delitti del D.Lgs 74/2000 in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e alla bancarotta fraudolenta.
Tali requisiti sono attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con validità di un anno solare, secondo uno specifico modello dell’AdE da consegnare al gestore del deposito all’atto della prima estrazione dei beni, modello da trasmettere poi alla Direzione Regionale dell’Entrate del proprio domicilio fiscale, via posta elettronica certificata.
Se non ci sono tali requisiti di affidabilità i soggetti che estraggono la merce di provenienza extra UE da un deposito IVA devono presentare una garanzia patrimoniale in favore dell’Ufficio delle Entrate competente (di cui copia va consegnate al gestore del deposito al momento della stessa estrazione). Tale garanzia può consistere in:
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cauzione in titoli di Stato,
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fideiussione bancaria,
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polizza assicurativa.
Non occorre presentare la garanzia patrimoniale né l’attestazione di affidabilità se chi estrae dal deposito IVA è “affidabile”, ovvero:
– è soggetto in possesso dello status AEO, o
– coincide col soggetto che ha effettuato l’immissione in libera pratica dei beni con introduzione nel deposito IVA.
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Estrazione di beni di provenienza intra UE
Per i beni introdotti in deposito IVA in forza di acquisto intracomunitario, l’imposta continua ad essere assolta dal proprietario dei beni con la procedura del reverse charge e se i beni sono oggetto di una cessione comunitaria o all’esportazione, il cedente è tenuto ad emettere fattura in regime di non imponibilità IVA e presentare il modello INTRA se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro.
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Estrazione di beni da parte dell’esportatore abituale
Se l’estrazione è fatta da soggetto passivo IVA con lo status di esportatore abituale, egli può estrarre la merce avvalendosi del regime di non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1, lett. c) DPR 633/1972. In tale modo si evita il versamento dell’imposta ricorrendo all’agevolazione del plafond e trasmettendo telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta.
Doganalista Barbara Satulli
Cosa possiamo fare per voi
Il Centro Spedizionieri Doganali Service mette a disposizione dei suoi clienti che operano in import/export i propri Magazzini Doganali e Fiscali IVA, ubicati a Civitanova Marche.
Avere la disponibilità di un Magazzino Doganale comporta molteplici vantaggi:
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nessun anticipo di dazi ed imposte;
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nessuna applicazione di dazi ed imposte per merci destinate ai mercati extra-UE;
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le merci possono essere visionate da eventuali acquirenti;
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le merci possono essere sottoposte a varie manipolazioni (es: etichettatura, riconfezionamento, blisteraggio, etc.).
Se all′utilizzo del Magazzino Doganale viene integrato anche il Magazzino Fiscale IVA, le aziende possono evitare l′esborso materiale dell’IVA all′importazione.
L′imposizione IVA sorgerà solo al momento dell′estrazione della merce dal deposito, ma non consisterà comunque nel pagamento materiale dell′imposta, sarà sufficiente solo la relativa autoliquidazione tramite annotazione nei registri contabili.